Con sentenza n. 25203 dell’8 novembre 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel licenziamento per giusta causa, l’onere della prova dei fatti posti a base della sanzione espulsiva è posta in capo al datore di lavoro. Inoltre, ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione, il Giudice dovrà tenere in debito conto anche delle modalità di svolgimento del rapporto precedenti ai fatti che hanno originato il licenziamento.