In una controversia in cui una lavoratrice aveva impugnato il recesso da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in quanto privo dell’indicazione dello specifico progetto prescritta dall’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, il Tribunale di Milano, con sentenza dell’8 maggio 2014, ha affermato che la presunzione individuata ai sensi dell’art. 69 del medesimo decreto – in forza del quale, in assenza di un progetto, i contratti di collaborazione sono “considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinati sin dalla data di costituzione del rapporto” – deve intendersi assoluta e, come tale, determina ex lege la conversione del rapporto autonomo in rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie, peraltro, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, il suddetto recesso è stato qualificato come licenziamento ingiustificato, con conseguente condanna dell’azienda interessata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento sino all’effettiva reintegrazione.