La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9409 del 29 aprile 2014, ha chiarito che i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione devono essere espressamente indicati nella comunicazione con la quale il datore di lavoro dà avvio alla procedura di integrazione salariale, così come previsto dall’art. 1, co. 7, L. n. 223/1991.
Tale, norma, infatti, è finalizzata alla tutela degli interessi dei singoli lavoratori i quali possono legittimamente far valere in via giudiziale l’inefficacia dei provvedimenti aziendali adottati qualora la genericità della dichiarazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale renda impossibile qualunque valutazione di corrispondenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere.
Pertanto, ha proseguito la Suprema Corte, “in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale implicante una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia in caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi”.