Con sentenza n. 175 del 14 gennaio 2014, il Tribunale di Bari ha statuito “che la dipendenza della malattia da causa di servizio non implica necessariamente che l’evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, atteso che (…) l’evento in questione può dipendere semplicemente della natura usurante dell’attività”.
Secondo il Giudice di merito, infatti, l’adibizione stabile del lavoratore a mansioni di per sé usuranti non può “essere considerata come una scelta contraria al dovere del datore di lavoro di adottare le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla salute del dipendente nel caso in cui non vi sia prova” dell’inosservanza, da parte dell’azienda, di prescrizioni volte a garantire condizioni e/o modalità lavorative sicure per l’integrità psico-fisica del lavoratore.