Con riferimento ad una fattispecie sorta in epoca antecedente all’emanazione del D.Lgs. n. 276/2003, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26216 del 7 dicembre 2006, ha chiarito che al fine di individuare l’ambito di operatività del disposto dell’art. 2112 c.c., “il trasferimento d’azienda o di un ramo di essa postula soltanto che il complesso dei beni dell’imprenditore – nella sua entità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione, sicché il trasferimento d’azienda è configurabile, sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto della intermediazione di un terzo”.