Con sentenza n. 13060 del 10 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede”.
La modifica della sede di lavoro, secondo la Corte, integra, infatti, gli estremi di un provvedimento di trasferimento che, per la sua legittimità, richiede l’esistenza delle ragioni tecniche produttive e/o organizzative previste ai sensi dell’art. 2103 c.c.
In tale contesto la Suprema Corte ha ritenuto fondato il rifiuto del dipendente di rendere la prestazione in una sede diversa da quella originariamente occupata nella vigenza del contratto a termine , stante l’assenza delle suddette ragioni produttive e/o organizzative.