Con sentenza n. 5508 del 19 marzo 2015, la Suprema Corte, nel ribadire che per “ramo d’azienda”, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina di cui all’art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo, ha confermato la decisione impugnata che aveva dichiarato l’inefficacia della cessione di un ramo d’azienda per mancanza del requisito dell’attività d’impresa atteso che, sottolinea la Corte, “è difficilmente sostenibile la tesi che una struttura di vendita, a cui erano addetti 26 dipendenti, possa essere gestita da soli 4 dipendenti, mantenendo le stesse caratteristiche economiche e funzionali precedenti”.