Con sentenza n. 22063 del 17 ottobre 2014, la Suprema Corte ha stabilito che il lavoratore, nel caso di annullamento delle dimissioni perché rassegnate in stato di incapacità, non ha diritto alle retribuzioni dalla data delle dimissioni stesse a quella della riammissione al lavoro, bensì solo dalla sentenza di annullamento, ciò in quanto, salvo le ipotesi tassativamente previste dalla legge, la retribuzione presuppone comunque lo svolgimento di una prestazione lavorativa.