Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 982 del 17 ottobre 2014, ha affermato che la corresponsione dell’indennità mensile di funzione, quale voce retributiva irriducibile correlata alle qualità professionali intrinseche delle mansioni esercitate, deve essere mantenuta e garantita al lavoratore in caso di passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante in un appalto di pulizia ai sensi dell’art. 4, CCNL Multiservizi.
Nel caso di specie, peraltro, in cui era risultata, da un lato, trascurabile la consistenza strumentale dei beni aziendali destinati all’appalto stesso (in forza della sua natura labour intensive) e, dall’altro, significativa la dimensione dell’organico dei dipendenti addetti, non avrebbe dovuto ritenersi applicabile l’art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003, secondo l’acquisizione del personale in caso di cambio d’appalto non configura un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.. Conseguentemente, ricorrendo i requisiti per la configurazione di un trasferimento di azienda “nell’accezione comunitaria e nazionale della vicenda”, avrebbe dovuto essere mantenuto il trattamento giuridico ed economico precedentemente goduto dal lavoratore presso il precedente appaltatore.