Con sentenza n. 14600 del 27 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha statuito l’inesistenza di un qualsiasi demansionamento in capo al lavoratore cui siano state assegnate mansioni che, seppure diverse da quelle a cui era solitamente adibito, per effetto dell’introduzione di nuove tecnologie rientrano tuttavia nel suo stesso livello di appartenenza.
Secondo la Corte, infatti, l’esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro non costituisce automatica violazione dell’art. 2103 c.c. in quanto è ben possibile, come nel caso di specie, che il mutamento di mansioni non sia di per sé dequalificante, ma comporti una “chance” professionale per il lavoratore.