Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8472 del 22 settembre 2014, dopo avere giudicato sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento irrogato nei confronti di un lavoratore, addetto al servizio paghe, dopo che il datore di lavoro aveva esternalizzato il servizio di payroll, ha comunque ritenuto che il datore non avesse assolto alla doverosa dimostrazione dell’impossibilità di ricollocare il medesimo lavoratore (cd. obbligo di “repechage”), dichiarando conseguentemente risolto il rapporto di lavoro e condannando, ai sensi dell’art. 18, co. 5, L. n. 300 del 1970 e s.m.i., il medesimo datore al pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Si rileva che il Giudice, nella suddetta sentenza, ha, in particolare, evidenziato che la verifica in ordine al rispetto dell’obbligo del repechage “non può essere limitata alle sole mansioni che comportino il pieno impiego della professionalità acquisita dal lavoratore licenziato, ma deve essere estesa a tutte le mansioni equivalenti ossia a quelle affini, simili e comunque non incompatibili con le mansioni svolte prima del licenziamento”.