Con sentenza n. 5179 del 5 marzo 2014, la Suprema Corte ha giudicato correttamente motivata la decisione della Corte di Appello di L’Aquila che aveva dichiarato la illegittimità, per violazione del principio di proporzionalità, del licenziamento irrogato ad un dipendente che aveva trasmesso, via posta elettronica, documentazione aziendale (circa 200 files relativi a commesse ed appalti) al proprio avvocato.
Tale comportamento, infatti, non avrebbe potuto costituire un fatto così grave da essere sanzionato con il licenziamento dal momento che la trasmissione ad un difensore, “tenuto alla riservatezza ed anche, sul piano deontologico, ad informare il cliente sulle conseguenze di una diffusione ulteriore di informazioni”, non avrebbe potuto essere equiparata alla divulgazione dei dati negli stessi files contenuti.