In materia di procedimento disciplinare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26744 del 18 dicembre 2014, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui “il requisito della immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso”.
La stessa Corte ha, conseguentemente, riconosciuto la legittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un modellista impiegato in un calzaturificio che aveva tentato di trafugare alcuni modelli di scarpe in fase di progettazione e che, di contro, lamentava la tardività dell’irrogazione del provvedimento espulsivo. Difatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto che gli intervalli di tempo intercorsi tra il compimento del fatto addebitato, la contestazione dell’addebito e l’intimazione del licenziamento fossero coerenti e pienamente conformi al principio giurisprudenziale sopra riportato.