Con Sentenza n. 626 del 7 agosto 2015, la Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato ad un dipendente da una società cooperativa, a seguito di assenze protratte per un numero di giorni inferiori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della maturazione del medesimo periodo.
Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno rilevato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto fosse stato intimato alla lavoratrice sulla base del regolamento interno della società cooperativa, il quale prevedeva la possibilità di esclusione del socio-lavoratore in caso di assenze per un numero di giorni inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL di categoria.
Tuttavia, i Giudici non hanno ritenuto provato che tra le parti fosse sussistente un rapporto associativo, riconoscendo pertanto che l’unica disciplina applicabile fosse quella regolata dalla contrattazione collettiva di categoria e non anche quella del regolamento interno sopra richiamato.