Con sentenza n. 1341 del 19 gennaio 2015, il Tribunale di Milano, pronunciandosi in ordine al licenziamento per scarso rendimento disposto da un datore nei confronti del proprio dipendente assente per lunghi periodi per malattia, ne ha affermato la legittimità, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, L. n. 604/1966, atteso che lo stesso licenziamento non sarebbe stato fondato sulla durata dei periodi di malattia fruiti dal lavoratore, quanto sul fatto che le specifiche prestazioni da quest’ultimo rese non sarebbero risultate più utili per il datore, avendo le stesse comportato continui disagi all’organizzazione aziendale, essendosi anche reso necessario far ricorso a sostituzioni, anche con brevissimo preavviso, ed a continue prestazioni straordinarie o spostamenti di riposi di altri colleghi.
Nel caso di specie, il lavoratore licenziato era addetto allo svolgimento di attività di vigilanza e guardiania in favore di aziende terze committenti, attività questa che veniva articolata su tre turni per tutti i giorni dell’anno, così che la sua eccessiva morbilità aveva spesso finito per determinare la scopertura dei servizi che erano stati appaltati al suo datore di lavoro, oltre che la stessa potenziale perdita di alcune commesse.