Con riferimento al licenziamento di un portatore di handicap per mancato superamento del periodo di prova, la Suprema Corte, con sentenza del 14 gennaio 2015 n. 469, ha statuito la legittimità dello stesso anche in assenza di una comunicazione scritta del datore di lavoro.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito che, a fronte di un rapporto di lavoro legittimamente instaurato con un soggetto “protetto” assunto in attuazione della legge n. 482/1968, il recesso datoriale durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l’onere dell’adozione della forma scritta e non richiede, pertanto, una formale comunicazione dei motivi del recesso.