Licenziamento per inidoneità ed onere della prova

Con sentenza n. 496 del 14 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il demansionamento ed il successivo licenziamento del lavoratore che, non più idoneo allo svolgimento delle precedenti mansioni per motivi di salute, veniva assegnato ad altri incarichi più modesti ed inferiori rispetto alla qualifica posseduta.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che se è vero che il datore ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse e compatibili, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.