Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9597 del 5 maggio 2014, ha statuito la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato ad un autotrasportatore per aver perso il controllo e danneggiato un autoarticolato di proprietà dell’azienda presso la quale era impiegato a causa dell’alta velocità sostenuta.


La citata sentenza ha evidenziato come la sanzione espulsiva fosse legittimata dalla circostanza che l’incidente si era verificato “nel pieno svolgimento delle mansioni di autista (…) e che la negligenza, dimostrata in occasione del sinistro stradale nell’esatto adempimento della prestazione lavorativa, in quanto costituente grave inadempimento ai propri obblighi, ben (poteva) costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento rappresentando una valida ragione per il venir meno da parte del datore di lavoro della fiducia sull’esattezza delle future prestazioni” rese dal dipendente.