La Suprema Corte, con sentenza n. 23791 del 20 novembre 2015, ha precisato come il giustificato motivo di recesso non è connesso solo ad uno stato di crisi o ad oggettive esigenze di riorganizzazione aziendale o riduzione dei costi. È legittimo, infatti, il licenziamento comminato, a prescindere dalla finalità perseguita dal datore di lavoro – quindi anche per maggiore redditività – purché il provvedimento espulsivo corrisponda effettivamente all’esigenza organizzativa invocata.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte è stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, dopo la soppressione del suo posto di lavoro, non aveva dedotto in giudizio l’esistenza, in seno all’organizzazione aziendale, di posizioni professionalmente equivalenti e aveva rifiutato di svolgere, in alternativa al licenziamento, mansioni meno qualificate, a nulla rilevando che il datore di lavoro – precedentemente al provvedimento espulsivo – avesse effettuato nuove assunzioni, in quanto non erano corrispondenti al suo profilo professionale.