Con sentenza n. 25248 del 27 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio: “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l’effettiva e non pretestuosità del riassetto organizzativo operato”.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha escluso l’effettività della soppressione della posizione lavorativa da parte di una società editoriale, in quanto, successivamente al licenziamento del lavoratore con qualifica di giornalista, era emerso lo svolgimento di analoga attività giornalistica da parte di altri soggetti che lavoravano nello stesso luogo e con le stesse modalità del giornalista licenziato.