Con sentenza n. 12884 del 9 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad una dipendente sprovvista del titolo di studio necessario per lo svolgimento delle mansioni previste dalla sua qualifica contrattuale, stante l’assenza di “false attestazioni (…) circa il possesso dei titoli professionali ed anzi in presenza dell’esatta conoscenza da parte del datore di lavoro dei titoli posseduti dalla lavoratrice fin da epoca anteriore all’assunzione”.
Oltre a ciò, i Giudici di legittimità hanno evidenziato come la fattispecie in esame non integrasse l’illecito di “esercizio abusivo della professione” essendo stato accertato nei precedenti gradi di giudizio che le mansioni effettivamente svolte dalla dipendente erano completamente differenti rispetto a quelle richiedenti il possesso del suddetto requisito accademico.
In particolare, nella fattispecie, il licenziamento era stato intimato ad una lavoratrice assunta come caposala di una casa di cura privata nonostante fosse in possesso del diploma da vigilatrice d’infanzia invece che di quello da infermiera e di cui era consapevole il datore di lavoro e, in ogni caso, aveva svolto mansioni esclusivamente di carattere amministrativo, e non infermieristico, durante tutto l’intercorso rapporto di lavoro.