Con sentenza n. 11056 del 28 agosto 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l’imputato commesso”.
Sulla scorta del suddetto enunciato, i Giudici di legittimità hanno confermato le sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizi che avevano statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente di banca per avere violato i più elementari doveri di riservatezza e correttezza, fornendo ad una società esterna i nominativi di correntisti con una difficile situazione finanziaria, affinché quest’ultima potesse contattarli e proporgli dei prestiti.
A seguito di tali eventi, era stato avviata un’indagine per truffa nei confronti del lavoratore (come premesso, conclusasi con un decreto di archiviazione) cui era seguita l’apertura di un procedimento disciplinare e di un successivo licenziamento per giusta causa da parte dell’istituto di credito/datore di lavoro.
Nella specie, i Giudici di merito, in considerazione del rigore con cui l’elemento fiduciario deve essere valutato nel settore bancario, hanno ritenuto intervenuta la violazione da parte del dipendente dei doveri di fedeltà e riservatezza, nonché la lesione del rapporto fiduciario.