In una fattispecie in cui, un lavoratore è stato licenziato poiché durante l’orario di lavoro aveva ceduto una stecca di sigarette di contrabbando ad un collega ed aveva poi minacciato il responsabile che lo aveva colto sul fatto, la Suprema Corte con sentenza n. 6319 del 19 marzo 2014, ha statuito che l’episodio integra una giusta causa di licenziamento.
Secondo i Giudici di legittimità, la modestia del fatto commesso dedotta dal lavoratore non lo rende, nella valutazione complessivamente data dalla Corte territoriale, per ciò solo inidoneo ad incrinare in maniera irreversibile il vincolo di fiducia che deve sostenere il rapporto di lavoro anche perché il fatto non è in sé considerato ma, piuttosto, è valutato con gli altri comportamenti contestati quali le minacce in danno ad altro dipendente nonché i suoi precedenti disciplinari e la sua pericolosità.
Sempre con riferimento alla giusta causa di licenziamento, la Suprema Corte, con sentenza n. 6219 del 18 marzo 2014, ha ritenuto la legittimità del recesso intimato nei confronti di un operaio che aveva tentato di rubare materiale di proprietà aziendale, nascondendo la refurtiva nel cestino.
Anche in questo caso, secondo la Corte di Cassazione, nonostante la tenuità del danno patrimoniale, la condotta del dipendente non è ostativa del venir meno della fiducia nella correttezza del futuro adempimento nel caso di furto di materiali aziendali.