In conformità al proprio orientamento, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19222 dell’11 settembre 2014, ha precisato che la misura del risarcimento dei danni, che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato, deve tenere conto anche dell’eventuale circostanza che quest’ultimo abbia immediatamente ripreso l’attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.
La Corte ha ritenuto che – anche a fronte dell’intervenuto licenziamento – se vi è stata prosecuzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad ottenere esclusivamente il risarcimento minimo di cinque mensilità previsto dall’articolo 18 L. 300/70.