Con riferimento ad una fattispecie in cui il datore di lavoro aveva irrogato un nuovo licenziamento nei confronti di un lavoratore che era stato reintegrato in azienda a seguito di una sentenza di annullamento del precedente provvedimento di recesso adottato dal medesimo datore, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6845 del 24 marzo 2014, richiamando il proprio consolidato orientamento, ha affermato che “l’intimazione del licenziamento non preclude al datore di lavoro di irrogare altro recesso sulla base di ragioni diverse da quelle poste a fondamento del primo, non operando un principio di consumazione del potere unilaterale di recesso, fermo restando che il secondo licenziamento potrà avere rilevanza solo nel caso di inefficacia del primo”. Il nuovo ed autonomo licenziamento, infatti, laddove correttamente motivato, costituirebbe un “atto avente una specifica funzione economica e dunque efficace (ancorché in ipotesi annullabile), non precluso come tale, secondo quanto detto, al datore di lavoro”.