Con sentenza n. 6328 del 19 marzo 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che deve considerarsi gravemente lesivo del vincolo fiduciario, posto alla base del rapporto di lavoro subordinato, il comportamento del dipendente che provochi “all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge o che implichino pregiudizi all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti”.
Conseguentemente, nella fattispecie in esame – in cui, a fronte del perdurare della collocazione in cassa integrazione, alcuni operai avevano organizzato un’azione di protesta introducendosi senza autorizzazione in uno stabilimento e posizionandosi su di un carro ponte elettrificato, così da obbligare l’azienda a sospendere per tutta la notte la linea di produzione – è stato ritenuto legittimo, anche sotto il profilo della proporzionalità, il licenziamento disciplinare intimato nei confronti degli stessi dipendenti.