La Suprema Corte, con la sentenza n. 11548 del 4 giugno 2015, si è espressa in ordine ad una fattispecie in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato la nullità del provvedimento di esclusione da socio, con contestuale licenziamento disciplinare, condannando la cooperativa alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto applicabile solo la tutela obbligatoria, atteso che l’art. 2 della L. n. 142/2001 esclude la tutela cd. “reale” in ogni caso in cui, insieme al rapporto di lavoro, cessi anche quello associativo; ciò al fine di evitare, per le società cooperative, considerata l’evidente rilevanza del rapporto di fiducia, la possibilità di reintegrazione del socio lavoratore e, quindi, di ricostituzione in via autoritaria del rapporto associativo.
La Corte di Cassazione, nel richiamare la suddetta disposizione normativa, ha precisato che, nella fattispecie in esame, il rapporto associativo non era cessato, essendo stata dichiarata la nullità del provvedimento di esclusione e, di conseguenza, doveva trovare applicazione l’art. 18 St. Lav., non essendo in contestazione il requisito dimensionale.