Riformando la precedente sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l’esonero dal pagamento del contributo di mobilità di cui al terzo comma dell’art. 3, L. n. 223/1991 anche per una impresa che non aveva potuto continuare l’attività produttiva a causa del sequestro dello stabilimento disposto dall’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento per inquinamento ambientale e che aveva successivamente disposto il licenziamento di tutti i dipendenti, la Suprema Corte ha precisato, con la sentenza n. 23984 dell’11 novembre 2014, che la suddetta esenzione, di stretto diritto, “si applica nella sola ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale”.
Chiarisce, infatti, la Corte, che tale esenzione si giustifica “nell’ottica della tutela degli interessi socialmente rilevanti quali sono quelli della generalità dei creditori a non vedere un ulteriore incremento del passivo, e le ripercussioni che essa produce sulla finanza pubblica trovano una garanzia nel controllo giudiziale preventivo cui la legge assoggetta le scelte adottate nell’ambito delle procedure concorsuali”.