In tema di premi e gratifiche, con sentenza del 3 marzo 2014 n. 4911, la Corte di Cassazione ha escluso la illegittimità del comportamento del datore di lavoro che escluda dal riconoscimento di premi e gratifiche i lavoratori assunti con contratto a termine o di formazione e lavoro che comportano un’attività produttiva ridotta, se tali emolumenti mirano a premiare e fidelizzare i dipendenti con prospettive di collaborazione duratura nel tempo.