Con ordinanza dell’11 novembre 2020, n. 25396, la Corte di Cassazione ha statuito che è facoltà del datore di lavoro adibire il prestatore invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni di salute dello stesso. Da tale facoltà discende anche l’onere probatorio, posto a carico del datore, riguardo alla valutazione della compatibilità delle mansioni con la condizione del lavoratore.
Sempre da ciò, discende l’inconfigurabilità di una condotta illegittima del datore in assenza di contestazione della compatibilità del lavoratore con le mansioni offerte.