La Corte di Cassazione, con sentenza del 9 giugno 2015 n. 11910, ha affermato che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.
Nel caso di specie, la lavoratrice era stata licenziata all’esito di una procedura di riduzione del personale successivamente dichiarata illegittima dal giudice del lavoro.
Nelle more del giudizio, avente ad oggetto il licenziamento suddetto, veniva irrogato alla lavoratrice un secondo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenuto invece legittimo dal giudice di merito. La lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo che il secondo licenziamento fosse inefficace essendo già stata licenziata in precedenza.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso della lavoratrice, ha affermato che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente, come nel caso di specie.