Riformando la precedente decisione di merito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26514 del 27 novembre 2013, ha ribadito il principio per cui il termine decadenziale per l’impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6 della Legge n. 604/1966 può essere autonomamente interrotto anche da un’organizzazione sindacale, “senza che sia necessaria né una procura ex ante del lavoratore, né una ratifica successiva dello stesso lavoratore” – che, peraltro, non deve nemmeno essere necessariamente iscritto alla medesima organizzazione – “sulla base della presunzione che l’associazione sindacale, in quanto a conoscenza della situazione aziendale, sia in grado di valutare al meglio gli interessi del lavoratore, almeno impedendo che si verifichi il termine decadenziale e si possa, poi, valutare con l’interessato l’opportunità di una prosecuzione dell’impugnazione in sede giudiziaria”.