Con sentenza n. 17518 del 3 settembre 2015 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità del termine apposto a un contratto stipulato sotto la vigenza della Legge n. 230 del 1962, come integrata dall’art. 23, L. n. 56/1987, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie del lavoratore sostituito. In merito i Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto la legittimità della proroga disposta relativamente a un contratto a termine in quanto correlata ad eventi imprevedibili e sopravvenuti diversi da quelli che costituiscono la ragione dell’iniziale contratto e, quindi, “insuscettibili di essere tenuti in considerazione al momento della conclusione del contratto alla stregua di una programmazione dell’attività di impresa fondata su criteri di probabilità statistica”.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha evidenziato come si doveva dare adeguatamente conto dell’effettiva straordinarietà di ulteriori, e non programmate, richieste di ferie da parte di alcuni dipendenti, nonchè di sopravvenuti congedi per malattia per il medesimo periodo, tali da non poter essere fronteggiati dalla Società con il normale organico presente in azienda.