La Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 giugno 2015 n. 12128, ha affermato che la procedura di convalida delle dimissioni presso la Direzione territoriale del lavoro competente deve essere eseguita anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la lavoratrice in stato di gravidanza.
Secondo la Corte Suprema, infatti, “la disciplina che regola le dimissioni della lavoratrice madre non può essere interpretata in modo differenziato rispetto a quella che regola la risoluzione del rapporto con il consenso del datore di lavoro, acquisite le identiche ed ineludibili esigenze di salvaguardia della funzione familiare e di protezione della prole”.
Ciò, del resto, ha concluso la Cassazione, è coerente con quanto introdotto dalla cd. riforma Fornero (sebbene non applicabile ratione temporis alla fattispecie), la quale ha previsto espressamente che “la risoluzione consensuale del rapporto”, oltre alla richiesta di dimissioni, debba essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che “a detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.