Il Tribunale di Milano nella recente ordinanza del 14 aprile 2015 ha affermato che una contestazione disciplinare generica integra un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, con conseguente applicazione dell’art. 18, L. n. 300/1970.
Nella specie, ad un lavoratore erano stati contestati una pluralità di addebiti, tutti riconducibili ad omesse segnalazioni alla Direzione di evidenti anomalie ed irregolarità riscontrate nelle prestazioni lavorative effettuate dal personale appartenente ad un ramo dell’azienda di cui lo stesso lavoratore licenziato era responsabile.
Secondo il Tribunale di Milano, la contestazione posta alla base del licenziamento impugnato difettava di analiticità. In particolare, la mancata enucleazione da parte del datore di lavoro di fatti sufficientemente determinati ha reso, secondo l’organo giudicante, impossibile l’accertamento dell’effettiva sussistenza degli stessi. Pertanto, il Tribunale ha statuito che la mancanza e la genericità della contestazione integrino ipotesi documentalmente provate di insussistenza del fatto contestato, ai sensi dell’art. 18, co. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300, giacché l’accertamento della sussistenza del fatto contestato ha come presupposto necessario la preventiva specifica contestazione di uno o più fatti precisamente individuati.
In applicazione di detti principi, il Giudice ha, pertanto, dichiarato l’illegittimità del licenziamento impugnato, ordinando la reintegrazione del lavoratore e condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno.