Con circolare n. 8 del 27 gennaio 2006, l’INPS ha precisato che nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo ovvero che non derivino da irregolarità accertate in sede ispettiva, il relativo contenzioso deve restare affidato ai Comitati Regionali dell’Istituto, ex art. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Rimane ferma in ogni caso la competenza dei Comitati Regionali per i Rapporti di Lavoro, istituiti presso la Direzione Regionale del Lavoro, a decidere in merito ai ricorsi avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124.