In una fattispecie in cui un lavoratore intento alla pulizia dei rulli – a macchina accesa – aveva riportato gravi danni alla mano destra per non aver preventivamente spento la macchina, la Suprema Corte, con sentenza n. 10465 del 21 maggio 2015, ha confermato la sentenza dei Giudici di merito che aveva condannato il datore di lavoro – previo accertamento del concorso di colpa del lavoratore nella causazione del sinistro in misura pari al 40% – al risarcimento dei danni da quest’ultimo subiti atteso che l’operazione di pulizia dei rulli in movimento da parte del lavoratore era avvenuta alla presenza “dell’addetto alla vigilanza ed alla osservanza delle misure di prevenzione infortuni, il quale non aveva interrotto il lavoro né aveva avvisato la direzione aziendale”.