Con sentenza n. 22 dell’8 gennaio 2014, il Tribunale di Milano ha stabilito che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere desunta alla luce dell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, la cui presenza può essere verificata sulla base delle concrete modalità di espletamento della collaborazione tra le parti e, in particolare, della specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro e la modalità della loro attuazione, con onere di specifica allegazione a carico di colui che deduce la natura subordinata.
Al riguardo il Tribunale, uniformandosi all’orientamento costante della Corte di Cassazione in materia, ha chiarito che invece possono “essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni che incidano sull’atteggiarsi del rapporto”.
La fattispecie in esame riguardava un lavoratore che nel richiedere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto aveva poi solo genericamente fatto riferimento al potere direttivo e di controllo esercitato nei suoi confronti senza allegare alcunché circa le modalità in cui in concreto tali poteri erano esercitati dalla società.