Il Tribunale di Roma, sez. fallimentare, con decreto dell’11 Luglio 2014, ha affermato che non è omologabile la proposta concordataria contenente la rinuncia da parte dei dipendenti al privilegio ex art. 2751 bis c.c. per le seguenti ragioni: in primo luogo, in quanto il codice civile sancisce l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni che abbiano ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabile della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.
In secondo luogo, in quanto, in sede di proposta concordataria, ai creditori garantiti deve assicurarsi l’esatto e tempestivo adempimento dell’obbligazione, non essendovi alcuna disposizione di legge che permetta di incidere – sic et simpliciter – sulla posizione dei creditori muniti di privilegio generale. Nemmeno il fatto che i creditori privilegiati votino favorevolmente ad una simile ristrutturazione dei loro debiti è in grado colmare tale lacuna normativa.