La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26106 dell’11 dicembre 2014, ha statuito il principio secondo cui “non può integrare giusta causa di licenziamento il contenuto della memoria difensiva depositata da un lavoratore per resistere in un giudizio instaurato nei suoi confronti dal datore di lavoro, ancorché esso contenga espressioni sconvenienti ed offensive” poiché trattasi pur sempre di scritti difensivi, riferibili all’attività del difensore tecnico, al quale “si applica la causa di giustificazione stabilita dall’art. 598 co 1° c.p. per le offese contenute negli scritti presentati all’autorità giudiziaria” dovendosi ritenere prevalente il diritto di difesa delle parti processuali e tenuto anche conto che ogni eventuale offesa risulterebbe circoscritta all’ambito di segretezza da cui è caratterizzato il processo civile.