In materia di orario di lavoro, con sentenza del 21 maggio 2014 n. 153, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro).
In particolare, secondo la Corte, l’inasprimento delle sanzioni previsto dal suddetto D.Lgs. n. 213/2004 per le imprese che abbiano violato le regole sull’orario di lavoro massimo è illegittimo ed in contrasto con l’art. 76 Cost., in quanto travalica i limiti della legge delega n. 39/2002 concessa al Governo.
In materia, infatti, in tale legge delega si disponeva una definizione dei limiti di lavoro e delle relative violazioni omogenee rispetto al sistema previgente (r.d.l. 692/1923). Al contrario, risulta in modo evidente che, proprio sulla base del confronto tra le sanzioni amministrative di cui all’art 18-bis D.Lgs n. 66/2003 e quelle previste dal r.d.l. 692/1923, le prime siano più elevate di quelle irrogate nel sistema previgente.