Con la sentenza n. 23672 del 6 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui il cd. sciopero delle mansioni, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione relativamente ad uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere, esula dall’ambito del diritto di sciopero in generale garantito dall’art. 40 Cost. ed è quindi illegittimo.
Nel caso di specie, è stato sanzionato il comportamento di un portalettere che aveva rifiutato di consegnare la corrispondenza in una zona di competenza di un collega nonostante l’obbligo di sostituzione previsto dal CCNL di categoria.
In simili circostanze, secondo i Giudici di legittimità, la condotta non poteva ritenersi configurata come un’astensione dal lavoro straordinario, né un’astensione per un orario delimitato e predefinito, ma come un vero “rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute”.