La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26114 dell’11 dicembre 2014, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Napoli che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per insubordinazione intimato al dipendente che, assegnato alla pulizia dei rifiuti, era rimasto inoperoso per tutto il turno di servizio, lamentando carenze igienico-sanitarie del luogo di lavoro (nella specie, un cantiere).
I Giudici di merito, dichiarando l’illegittimità del licenziamento, avevano reputato l’atteggiamento tenuto dal dipendente non ingiustificato ed improntato invece a correttezza e buona fede e considerato invece la reazione dell’azienda sproporzionata poiché non aveva adottato, nei confronti del proprio dipendente, procedimenti disciplinari di tipo conservativo.
Gli stessi Giudici avevano, dunque, ritenuto fondato il rilievo sollevato dallo stesso lavoratore circa la mancata adozione da parte dell’azienda delle garanzie per la sicurezza igienico-sanitaria, giungendo alla conclusione che “le denunciate carenze igienico-sanitarie, poste a base della protesta del dipendente, assumessero una gravità particolare in relazione alla precipua natura e consistenza della prestazione lavorativa che lo stesso dipendente era tenuto a compiere, che lo ponevano in contatto con sostanze potenzialmente nocive e pericolose ed in cui era quindi particolarmente necessaria la pulizia personale dopo l’espletamento del turno di servizio”.