La Suprema Corte, con sentenza n. 26655 del 28 novembre 2013, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, rappresentante sindacale, che aveva bloccato l’accesso dei mezzi aziendali allo stabilimento, poiché il provvedimento espulsivo risultava adottato a distanza di diciotto giorni dalla data in cui l’azienda aveva accertato che il lavoratore non era titolare di alcuna delega ad organizzare scioperi per conto della confederazione sindacale, avendo ritenuto che il decorso di tale periodo era in contrasto con il principio della immediatezza e tempestività della contestazione che caratterizza l’esercizio del potere disciplinare datoriale.