Con sentenza n. 902 del 17 gennaio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito, in tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (nella specie, conseguente alla soppressione del posto di lavoro), che “il datore di lavoro ha l’onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, anche mediante elementi presuntivi o indiziali ovvero attraverso fatti positivi, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva o in posti di lavoro confacenti alle mansioni dallo stesso svolte, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio”.
Con riferimento, invece, alle assunzioni di nuovo personale successivamente al licenziamento, la Corte ha affermato che, in tale caso, “è necessario che il datore di lavoro indichi (e dimostri) le assunzioni effettuate, il relativo periodo, le qualifiche e le mansioni affidate ai nuovi assunti e le ragioni per cui tali mansioni non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo”.