In materia di lavoro giornalistico, con sentenza n. 290 del 9 gennaio 2014, la Suprema Corte ha precisato, con riferimento alla figura contrattuale del “collaboratore fisso”, ex art. 2 del c.c.n.l.g., che debba “ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra”. Di conseguenza, il compenso del collaboratore fisso deve essere quantificato tenendo conto dei parametri indicati nell’art. 2 c.c.n.l.g., ossia l’importanza delle materie trattate, il tipo, la qualità e la quantità della collaborazione sopra esposta.