In materia di permessi sindacali, con sentenza del 22 luglio 2014 n. 16637, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto al godimento di tali permessi retribuiti per i dirigenti sindacali spetta solo ai membri delle organizzazioni che hanno firmato gli accordi nazionali.
Infatti, continua la Suprema Corte, dal momento che l’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori riconosce appositi permessi retribuiti solo ai dirigenti delle associazioni sindacali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 19 dello Statuto medesimo (secondo cui possono costituire le rappresentanze sindacali in azienda solo le associazioni firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva), non costituisce condotta sindacale ai sensi dell’art. 28, dello stesso Statuto il divieto per l’associazione sindacale di godere di permessi sindacali retribuiti se l’associazione stessa non è firmataria del contratto collettivo nazionale di categoria in vigore.