Con sentenza n. 2803 del 12 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento di un dipendente che si era assentato dal lavoro a causa di un lutto familiare dandone comunicazione all’azienda senza però attendere la successiva autorizzazione del datore di lavoro cui doveva essere consentito preliminarmente di verificare “l’effettiva sussistenza delle giustificazioni e formulare la sua proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale”.
Ed invero nel caso di specie, pur essendo garantito al lavoratore il diritto al congedo per gravi motivi ai sensi dell’art. 2, comma 6, D.M. 278/2000, e pur essendo riconosciuta la natura “soggettiva potestativa” di tale prerogativa, la Corte ha però precisato che “ciò non toglie che il suo esercizio legittimo possa essere sottoposto dal diritto oggettivo ad un procedimento necessario alla verifica, anche da parte del soggetto passivo, degli elementi costitutivi, così come avviene anche per l’esercizio delle potestà pubbliche. Procedimento in difetto del quale il diritto soggettivo non può legittimamente realizzarsi”.