Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 1° aprile 2014, ha chiarito che in caso di esclusione e contestuale estinzione del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, l’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione è pregiudiziale rispetto a quella dell’invalidità del licenziamento. Infatti, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 142 del 2001, l’esclusione del socio lavoratore comporta automaticamente il venir meno del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, i soci lavoratori, avendo proposto opposizione ai sensi dell’art. 2533, comma 3, c.c. avverso la delibera di esclusione di socio della cooperativa, proponevano altresì ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di sospenderne gli effetti e chiedevano di essere reintegrati nel posto di lavoro, sostenendo la nullità del licenziamento per motivo illecito.
Il Giudice ordinario ha dichiarato illegittime i provvedimenti di esclusione in quanto, seppur fondati su una contestazione di interruzione del servizio, in realtà le condotte consistevano nell’esercizio del diritto di sciopero. Ritenuto così nullo il licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.c., ha accolto le domande cautelari e reintegrato i lavoratori ricorrenti nel posto di lavoro.