Con ordinanza del 20 giugno 2014, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di reintegrazione proposta dal dipendente di un istituto di credito cui era stato intimato il licenziamento per giusta causa in ragione di gravi comportamenti tenuti nel corso del rapporto di lavoro tra cui spiccava l’aver prelevato illecitamente contante dal conto corrente di un cliente.
Il ricorrente aveva impugnato il licenziamento intimatogli sostenendone l’illegittimità dovuta alla tardività della contestazione disciplinare nonché alla mancanza di un danno effettivo prodotto in capo al datore di lavoro.
Il Giudice di merito, accertati i fatti, ha statuito che, seppur è “vero che la contestazione non fu immediata e che tale difetto di immediatezza è solo in parte spiegabile con la complessità dell’organizzazione aziendale del lavoratore (…), ciò comporta solo le conseguenze risarcitorie di cui all’art. 18, comma sesto, legge n. 300/1970, senza peraltro che il lasso di tempo decorso, considerate le circostanze concrete, possa valere quale indice sintomatico della irrilevanza disciplinare dei fatti contestati”.
In ragione di ciò, l’istituto di credito è stato diversamente condannato al pagamento dell’indennità di mancato preavviso nonché a quella risarcitoria nella misura di 7 mensilità.